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Il Vuoto a Rendere: nuova legge per incentivare il riuso dei vuoti alimentari

A fine gennaio 2016 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato una nuova legge finalizzata ad incentivare il riuso dei vuoti alimentari. Si tratta nello specifico dell’articolo 39, inserito nel più ampio provvedimento governativo denominato “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

 

Nel giro di qualche settimana verrà redatto un regolamento attuativo. La legge potrà avere un notevole impatto sul mercato dei consumi extradomestici, pertanto i punti di domanda sul tavolo sono diversi e tutti si interrogano su quanto questa legge potrà, e in che modo, incentivare davvero i consumi e costituire una opportunità per gli operatori del settore.

Sarà un bene per il mondo Horeca? È la soluzione più giusta per lenire l’impatto ambientale? I notevoli investimenti che richiede la gestione dei vuoti a rendere potrà essere in qualche modo sostenuto e/o aiutato? Come rendere davvero “interessante” e, quindi, praticabile questo dispositivo di legge?

Come vedete le domande sul tavolo sono diverse e in attesa di verificare i diversi punti di vista degli operatori Horeca, a cominciare dall’industria, Drink Style ha raccolto alcune dichiarazioni dei distributori associati U.DI.AL. che, fra i pro e i contro, con le loro pertinenti considerazioni, contribuiscono ad analizzare la legge in oggetto. NICOLA CEFALO - DISTRIBUTORE IN CAMPANIA

«Questa legge potrebbe rappresentare sicuramente un’ottima chance per i distributori perché ci affrancherebbe, o quanto meno, avremmo meno concorrenza da parte della grande distribuzione. Il problema vero, però, è la poca, se non nulla, disponibilità da parte dei bar ristoratori a pagare le cauzioni. Purtroppo, oggi come oggi costatiamo che non hanno la liquidità necessaria per pagare la merce consegnata, figuriamoci se, per esempio, dovessero cacciare qualche centinaia di euro per le cauzioni. Questi oneri finirebbero sicuramente sul groppone del distributore che sarebbe gravato da ulteriori costi. Ricordiamoci sempre che siamo in attesa di risolvere la questione dei pagamenti, dove l’art. 62 si è rilevato una grossa presa in giro».

 

PIERO MATTANA - DISTRIBUTORE IN SARDEGNA

«Non sono molto ottimista a riguardo della nuova legge sul vuoto a rendere, chi l’ha scritta ha dimostrato di non conoscere a fondo la realtà del mercato distributivo Horeca. Ad esempio ignora che le commerciali dell’industria hanno creato un diffuso mal costume che è quello di non far pagare le cauzioni agli esercenti. Cosa che purtroppo è diventata una realtà cosi radicata sul mio territorio che dubito che l’esercente possa accettare a cuor leggero di dover privarsi di danaro per un deposito cauzionale.  L’unica possibilità è che il pagamento delle cauzioni venga reso obbligatorio, ma a quel punto potrebbe diventare difficile convincere e incentivare l’uso dei prodotti in vuoto a rendere. Chi tratterà il vuoto a rendere andrebbe premiato ad esempio con sconti sulla Tarsu. In questo modo il vuoto a rendere diventa fidelizzante, piuttosto che penalizzante, solo a queste condizioni il distributore potrà decidere di impegnarsi».

MARIO SCARPITTA - DISTRIBUTORE IN CAMPANIA

«Potrebbe rappresentare una buona opportunità per i distributori, valorizzerebbe al meglio il lavoro che compie e consentirebbe di fidelizzare al meglio il punto di vendita. Bisogna però fare attenzione alle dinamiche prezzo ed evitare, come spesso avviene, un lotta intestina che condurrebbe a svalorizzare prodotto e funzione. Servirebbe una sorta di patto d’onore fra gli operatori, un patto serio supportato anche legalmente per sfruttare questa opportunità».

 

ANTONIO ARGENTIERI - DISTRIBUTORE IN PUGLIA

«Non penso che questa legge possa implementare i consumi dei prodotti in vuoto a rendere. Poi per dare un giudizio se è un bene per il mondo Horeca bisogna aspettare il regolamento attuativo. Speriamo bene, perché se dobbiamo rifarci al contenuto dall’articolo di legge, da quanto è riportato si evince che chi l’ha redatto, di vuoto a rendere non sa e non ha capito nulla. Leggo solo confusione e quindi il timore che questa legge possa essere un’altra bufala è molto alto, come il decantato e inutile articolo 62. Peccato perché una buona legge sul vuoto a rendere potrebbe dare benefici sia all’ambiente che all’economia. Non possiamo, però, indurre gli operatori (distributori ed esercenti), a trattare il vuoto a rendere con una leggina, bisogna agire sulla leva fiscale in modo serio, come ad esempio ridurre l’iva sui prodotti in vuoto a rendere di almeno il 50%, fare sconti sulla Tarsu a chi tratta tali prodotti. Il distributore per collaborare e far fronte al problema ecologico, e quindi sociale, impegna spazi rilevanti che hanno notevoli costi fiscali, senza contare che lavorare i prodotti in vuoto a rendere richiede cinque volte la movimentazione degli stessi, oltre al costo di controllo sui vuoti. Poi ci sta il problema della cauzioni che a mio avviso si risolve in un unico modo: obbligare per legge, con controlli serrati, a far pagare le cauzioni in modo tale di diminuire la dispersione nell’ambiente con un danno grave anche a carico dei distributori che i vuoti all’industria sono costretti a pagarli. Concludo questa mia riflessione con una provocazione: perché non indurre anche l’altro canale a trattare i prodotti in vuoto a rendere? Perché i “facchini” devono essere solo e soltanto i distributori tradizionali? E allora dico che sono d’accordo ad aprire la commercializzazione di questi prodotti a tutti i canali, a condizione però che i prezzi di acquisto siano paritari, e che venga eliminata definitiva l’ingiusta forbice dei prezzi su tutti gli altri prodotti. Discriminazioni che, ho scoperto documenti alla mano, riguardano anche i sistemi di pagamento. Su quelli a vista, ad esempio, la D.O. ha uno sconto doppio rispetto a quello che viene concesso ai distributori. L’ennesima ingiustizia contro la quale lottare, un rospo che non ingoierò mai».

 

ANTONIO QUERO - DISTRIBUTORE IN CALABRIA

«Questo percorso rappresenta un primo passo e va nella direzione di altri paesi europei che sono sicuramente più avanti dell’Italia in materia di reimpiego. Credo sia un’opportunità per il nostro business e ritengo che la distribuzione sia pronta ad attuare, sin da subito, le disposizioni previste, e sia pronta come sempre ad offrire un servizio all’esercente e al consumatore, decisamente meglio di quanto possa fare la distribuzione moderna. La mia azienda cercherà di trarne il massimo delle opportunità che la legge offre, differenziandosi dal resto della distribuzione, offrendo il miglior servizio e consulenza del mercato  ai propri clienti. Ovviamente, ci attendiamo la massima chiarezza per il regolamento attuativo, che sia facilmente applicabile e che possa prevedere sostegni finanziari per industria e distribuzione ove si rendano necessari investimenti».

 

ART. 39 - SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL’USO ALIMENTARE.

1.                  Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2.                  La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3.                  Ai fini del comma 1, al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.

4.                  Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

 

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Drink style, la rivista

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